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 Redditometro a giovani «bamboccioni»: fac-simile di ricorsoInattività conseguente ad inibizioni amministrative: Commissione tributaria di primo grado di Trento, sent. nr. 91/02/10 sez. II
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3.3. Inattività conseguente ad inibizioni amministrative: Commissione tributaria di primo grado di Trento, sent. nr. 91/02/10 sez. II.
Con riferimento all’anno d’imposta 2006 e nel medesimo caso di specie, la Commissione tributaria di primo grado ha accolto le ragioni di parte sostenendo che integra il requisito di oggettiva impossibilità l’inibizione all’esercizio dell’attività d’impresa. Ed infatti, riconoscendo una considerazione di per sé ovvia, i giudici di prime cure hanno rilevato come per la società ricorrente non fosse più possibile esercitare l’attività d’impresa, donde l’oggettiva impossibilità anche di rispettare il parametro dei ricavi minimi presunti.
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